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 REGOLAMENTI COMUNALI  MALAMOVIDA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

Ci sono due regolamento che toccano il problema dell’inquinamento acustico dovuto ai locali: 





Qui di seguito pubblichiamo alcuni articoli dei regolamenti sopra elencati che regolano l’inquinamento acustico dovuto ai locali di somministrazione. Da tenere sempre presente quelli evidenziati in rosso e farli notare ogni qualvolta non vengano rispettati.



REGOLAMENTO POLIZIA URBANA


TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 42 - Spettacoli e trattenimenti


1.    I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.


2.    Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinchè, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.


3.    Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.




REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA RUMOROSE


TITOLO III

ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO


Sezione 2


Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell’ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili



Art. 16 – Definizioni e prescrizioni


1.    Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all’art. 10 comma 1 del presente Regolamento e come tali possono usufruire della deroga ai valori limite di cui al comma 3 dell’art. 2 della L. n. 447/1995, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell’attività principale autorizzata, o presso circoli privati.



  Ai sensi della D.G.C. n. 354 del 4.7.2006, i titolari degli esercizi pubblici possono essere   autorizzati ad effettuare durante il periodo estivo intrattenimenti orchestrali su area pubblica con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

   a.    le emissioni sonore devono cessare alle ore 22,30 (23,30 nei giorni prefestivi)

   b.    non devono essere impiegati impianti di amplificazione

   c.    le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi di accertato pregiudizio per la quiete pubblica e privata.


   Negli altri casi, l’autorizzazione in deroga può essere concessa allorquando le attività rumorose in quel luogo nell’arco dell’anno solare non superino le 30 giornate e per un massimo di 5 giorni consecutivi.